Creazione Trust

Il trust è un istituto che nasce nell’esperienza giuridica inglese, ed è diffuso nei Paesi di common law. Il termine significa, letteralmente, “fiducia”, ed è infatti un istituto fiduciario. Attraverso il trust un soggetto, che prende il nome di Settlor, trasferisce un bene (o un complesso di beni) ad un altro soggetto, che assume il nome di Trustee, affinché quest’ultimo ne disponga seguendo le istruzioni a vantaggio di un eventuale ulteriore soggetto, il beneficiario. Il beneficiario potrebbe essere lo stesso Settlor o altri: non è raro, ad esempio, che per mezzo del trust un genitore trasferisca alcuni beni immobili ad un Trustee perché ne disponga nell’interesse del figlio minorenne fino a che egli non avrà raggiunto la maggiore età.

La spiegazione qui inserita è volutamente semplicistica, perché in realtà possono esistere diverse tipologie di trust con una disciplina molto diversa e anche molto complessa. Infatti esistono diverse tipologie di trust anche sulla base dei risultati che si vogliono ottenere per mezzo di questo istituto.

Due comunque gli elementi che caratterizzano il trust:

  • il trasferimento di intestazione
  • l’amministrazione dei beni a favore di un certo soggetto seguendo alcune regole, nonché oneri di diligenza.

Nel trust il Trustee si trova in una posizione giuridica peculiare: egli è sì titolare di un complesso di beni, ma allo stesso tempo subisce una compressione della proprietà dovuto al fatto che deve disporre dei beni conformemente ad un complesso di istruzioni, nell’interesse di un terzo o dello stesso disponente.

I creditori personali del Trustee non possono aggredire i beni che sono oggetto di trust, dato che essi sono coperti da un vincolo di destinazione, così il pignoramento dei beni del trust è nullo, perché effettuato a carico di un soggetto inesistente (così dispone la giurisprudenza di merito italiana).

 

Il trust nell’ordinamento italiano

Come abbiamo detto il trust è un istituto che deriva dal diritto anglosassone e che è considerato ancora sconosciuto (o almeno, non espressamente disciplinato) nell’ordinamento italiano. Oggi il trust è previsto all’interno della Convenzione internazionale stipulata all’Aja l’1 luglio 1985 e recepita in Italia con la l. n. 3641989. In sostanza questa disciplina permette all’ordinamento italiano di riconoscere la validità dei trust istituti dagli stranieri, ma non c’è concordia sul fatto che esso possa o essere ammesso all’interno del nostro diritto.

C’è chi sostiene che, posto che il nostro codice civile non prevede un’ipotesi specifica di istituto simile a quello anglosassone, il trust non possa esistere nell’ordinamento italiano, anche perché potrebbe derogare al principio di tipicità dei diritti reali, creando in capo al Trustee una proprietà-non proprietà. Ma c’è anche chi, avvicinandolo all’istituto del negozio indiretto, ha visto la possibilità di introdurre il trust nell’ordinamento italiano con il nuovo articolo 2645 ter del codice civile, introdotto nel 2006. Questa disciplina richiama il trust perché si tratta della possibilità di imporre un vincolo di destinazione su alcuni beni per scopi determinati e meritevoli (come la beneficienza), può essere trascritto ed è opponibile a terzi. A differenza del trust anglosassone, non ci sono però soggetti come il fiduciario ed il trustee.