Che cos’è il patrocinio gratuito / patrocinio a spese dello Stato?
Il patrocinio gratuito, più propriamente “Patrocinio a Spese dello Stato”, consente a chi non ha un reddito minimo annuo, fissato a 11.746,68 euro, di essere difeso da un avvocato senza sostenerne i costi, che saranno coperti dallo Stato italiano.
Pertanto, solo i meno abbienti possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. Per calcolare il reddito minimo si fa riferimento alla dichiarazione dell’anno precedente alla richiesta: si considerano e si sommano tutti i redditi imponibili, tenendo conto anche di quelli che per legge sono esenti dall’IRPEF e di quelli soggetti a ritenuta o a imposta sostitutiva, percepiti nell’ultimo anno dall’interessato. Se quest’ultimo ha conviventi, l’ammontare del reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.
Il patrocinio a spese dello Stato è ammesso solo per la difesa processuale e non anche per l’assistenza stragiudiziale (ad esempio, non può essere concesso per la consulenza e l’attività dell’avvocato prima del processo).
La persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può scegliere liberamente l’avvocato che la assisterà; tuttavia, non può nominare più di un avvocato contemporaneamente.
La persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può quindi nominare un solo difensore, scelto tra quelli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso gli ordini degli avvocati di ogni città.
Se pensate di rientrare nella categoria dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, chiamateci subito al numero +39 091 6162771 (dall’Italia) o al numero +44 (0) 7517460844 (dal Regno Unito) e vi forniremo una prima consulenza gratuita per valutare il vostro caso e verificare se soddisfate i requisiti essenziali.
Quali sono i requisiti di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato?
Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutti i cittadini italiani e non, che al momento della presentazione della domanda siano considerati non abbienti, avendo un reddito annuo pari o inferiore a 11.746,68 euro. Questa condizione deve essere mantenuta per tutta la durata della causa.
Si tiene conto solo del reddito personale dell’interessato quando il caso riguarda diritti personali, o in quei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri membri del nucleo familiare con lui conviventi (ad esempio, separazione e divorzio).
La sola proprietà della casa di abitazione non impedisce l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Per la determinazione del proprio reddito, e di conseguenza per la verifica del rispetto del tetto di legge ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si fa riferimento al reddito risultante dall’ultima dichiarazione o dal CUD, al netto degli oneri deducibili.
Il cosiddetto “Decreto antistupro” del 2009 ha inoltre previsto che le vittime di reati di violenza sessuale, atti sessuali con minori e violenza sessuale di gruppo siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dai limiti di reddito.
Si precisa che il giudice della causa, anche dopo l’ammissione al patrocinio, può revocare il beneficio. Il giudice ha questo potere ogni qualvolta, valutata la situazione economica dell’intero periodo in cui ha operato il patrocinio a spese dello Stato, riscontri che essa è mutata a seguito di nuove disposizioni dell’interessato, incompatibili con la concessione del beneficio. La revoca del patrocinio riguarda solo l’attività difensiva svolta nel periodo successivo alla modifica della situazione reddituale: tutta l’attività precedentemente svolta dal professionista rimane a carico dello Stato italiano.
Per quali procedimenti può essere richiesto il patrocinio a spese dello Stato?
Il patrocinio a spese dello Stato è ammesso nei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e di volontaria giurisdizione (es. separazione consensuale, divorzio su domanda congiunta, modifica delle condizioni di separazione, etc.), purché le questioni non siano manifestamente infondate.
È ammessa anche nei procedimenti esecutivi.
Nei procedimenti civili, se la parte ammessa al patrocinio perde la causa in primo grado, deve presentare una nuova domanda di ammissione al patrocinio per il procedimento di appello o di reclamo.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado, fase e stato del procedimento davanti a ogni giurisdizione (ad es. tribunali, corti d’appello, corte di cassazione, TAR, Consiglio di Stato, ecc.)
In generale, il patrocinio a spese dello Stato è concesso anche per i procedimenti penali.
Tuttavia, le persone sospettate, accusate o condannate per reati di evasione fiscale e difese da più di un avvocato sono escluse dal patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali.
Non può essere ammesso al beneficio chi è già stato condannato per reati di mafia e per alcuni reati di droga o contrabbando.
Nei procedimenti di mediazione obbligatoria, il patrocinio a spese dello Stato è ammesso per le persone indigenti, a condizione che il procedimento sia stato definito positivamente.
Il beneficiario che avvia un procedimento di mediazione obbligatoria non dovrà quindi pagare alcuna tassa all’Organismo di conciliazione.
Tuttavia, nei procedimenti di mediazione, il patrocinio a spese dello Stato non copre l’onorario dell’avvocato che assiste l’interessato durante il procedimento, in quanto la presenza dell’avvocato è, per il momento, considerata facoltativa.
Come si presenta la domanda di ammissione?
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in forma scritta, deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato, a pena di inammissibilità.
Non è ammessa una domanda orale, nemmeno in udienza.
La domanda può essere presentata dall’interessato o dall’avvocato, anche a mezzo raccomandata.
Il richiedente può presentare l’istanza ed essere ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato anche senza indicare un avvocato, che dovrà comunque essere nominato in un secondo momento.
L’istanza deve essere presentata dopo l’inizio del procedimento e gli effetti decorrono dal deposito.
Non è consentito richiedere il beneficio dopo la conclusione del processo.
La domanda di ammissione al beneficio nel processo civile è presentata alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente.
La domanda si presenta compilando gli appositi moduli disponibili presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e deve essere presentata personalmente dall’interessato, con allegata fotocopia di un documento di identità valido, o dal suo avvocato.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che riceve la domanda firmata dall’interessato, valuta la fondatezza dell’istanza di ammissione al patrocinio e emette, entro 10 giorni, un provvedimento di accoglimento o di rigetto, trasmettendone copia all’interessato, al giudice competente e all’Agenzia delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
A seguito dell’ammissione al patrocinio, l’interessato può nominare un avvocato, scegliendo il nominativo dall’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio presso l’Ordine degli Avvocati locale.
Tutte le spese sono a carico dello Stato: non è previsto il pagamento di avvocati, consulenti tecnici o spese legali vive.
L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale deve essere presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore (anche in udienza) o inviata, con raccomandata, all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo. Se procede la Corte di Cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e la firma viene autenticata dall’avvocato.
L’istanza viene quindi valutata dal magistrato davanti al quale viene presentata, il quale, con decreto motivato che viene depositato con facoltà per l’interessato o il suo avvocato di prenderne copia, può: dichiararla inammissibile; – ammetterla; – respingerla.
Contro quest’ultimo provvedimento, l’interessato può ricorrere, entro venti giorni dalla conoscenza dello stesso, al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
Qual è la differenza tra il patrocinio a spese dello Stato e la difesa d’ufficio?
Il patrocinio a spese dello Stato non ha nulla a che vedere con la difesa d’ufficio.
Anzi, spesso si tende a confondere i due istituti, dando luogo a interpretazioni errate.
Il patrocinio a spese dello Stato consiste – come detto – nell’assistenza legale gratuita (perché pagata dallo Stato) per le persone prive di mezzi.
Il patrocinio a spese dello Stato, invece, ha uno scopo diverso, ovvero quello di consentire a chiunque di avere sempre una difesa tecnica quando è sottoposto a un procedimento penale.
La difesa d’ufficio è, quindi, il servizio di assistenza tecnica garantito a indagati o imputati che non hanno nominato un proprio difensore o ne sono stati privati.
Il difensore d’ufficio ha natura sussidiaria rispetto alla difesa di fiducia, in quanto interviene solo in assenza di quest’ultima, per mancata nomina o per fallimento della difesa fiduciaria nominata, e rappresenta la massima espressione della responsabilità sociale degli avvocati.
Per questi motivi, il difensore d’ufficio non è pagato dallo Stato ma dall’imputato, a meno che quest’ultimo non abbia i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato. In tal caso, se non si ottiene l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il costo dell’avvocato sarà a carico dell’imputato, al quale verrà richiesto un compenso per l’attività difensiva svolta.
Se pensate di rientrare nella categoria dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, chiamateci subito al numero +39 091 6162771 (dall’Italia) o al numero +44 (0) 7517460844 (dal Regno Unito) e vi forniremo una prima consulenza gratuita per valutare il vostro caso e verificare se soddisfate le condizioni essenziali.